Coronavirus, le misure: aiuti al turismo in tutta Italia

Confindustria Alberghi in merito ai primi provvedimenti del Governo a sostegno delle imprese turistiche.

Nella serata di venerdì scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato un primo decreto recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori, imprese e turismo a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Governo, riconoscendo la specifica criticità per il settore turistico alberghiero ha previsto già in questo decreto alcuni primi provvedimenti a sostegno del settore SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE. Secondo quanto detto da Ministro Gualtieri ieri in conferenza stampa e i primi testi oggi circolati, l’art. 8 del provvedimento prevede la sospensione di versamenti ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero, agenzie di viaggio e Tour Operator.

È sospeso il versamento delle ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. 

Al momento è previsto che i versamenti sospesi siano effettuati in unica soluzione entro il 30 aprile 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, ma come chiarito dal Ministro Franceschini nel corso dell’incontro svoltosi al MIBCT, le esigenze tecniche per la emanazione urgente dei provvedimenti, impongono di definire nell’immediato termini stretti che potranno però, a seconda delle esigenze, essere successivamente estesi.

Sono già in via di definizione ulteriori provvedimenti urgenti per il settore in tema di ammortizzatori sociali (cassa integrazione in deroga, fondo fise cc), accesso al credito, sospensione dei mutui, differimento di termini.

Di seguito il testo dell’Art. 8 sopra menzionato:

(Sospensione versamenti ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero)

Per le strutture turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020:

a)  i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.  

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2020.

Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

3. Per le strutture turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2020, n. 48.

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